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Doping / Ecco perche' il TAS non ha creduto a Schwazer

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Giovedì 16 Marzo 2017

schwazer 3

di Sandro Aquari

Negli ultimi giorni la trita vicenda Schwazer ha avuto un ulteriore aggiornamento con la pubblicazione, il giorno 6 marzo, da parte del TAS (Tribunale Arbitrale dello sport) delle motivazioni legate al lodo arbitrale che il 10 agosto scorso, a Rio de Janeiro, si era concluso con la condanna dell’ex atleta dei Carabinieri. In quell’occasione al marciatore è stata inflitta una squalifica di otto anni, pena prevista per il nuovo caso di doping, dopo i tre anni e nove mesi già avuti per la clamorosa vicenda emersa alla vigilia dei Giochi Olimpici di Londra 2012.

Il documento con le motivazioni ha avuto una fin troppo lunga gestazione, circa sette mesi. Si tratta di un dossier in inglese di 48 pagine, redatto con un linguaggio di natura legale e con numerosi riferimenti alle varie normative. Il 30 gennaio era stato già mandato alle parti interessate con invito alla riservatezza fino a quando non ci fosse stato il via libera degli interessati (il Ricorrente, IAAF, NADO Italia, FIDAL, WADA). Tuttavia una copia, o parte del documento, era subito pervenuta ad alcuni organi di stampa, in particolare a quelli che in qualche modo avevano sostenuto la tesi del complotto.

Il documento ripercorre la genesi di tutta la vicenda, presenta le argomentazioni del Ricorrente (Schwazer), quelle del primo convenuto (Iaaf), del secondo convenuto (Nado Italia) e infine le deduzioni del Panel Tas presieduto dal Dr Michael Geistlinger, professore di diritto pubblico e costituzionale comparato a Salisburgo. Parte in causa erano anche FIDAL e WADA che però hanno rinunciato ad avere un ruolo attivo non presentando nessuna argomentazione.

Appena qualche giorno fa le motivazioni sono state pubblicate in italiano sul sito La marcia, creato e gestito da Stefano La Sorda, ex marciatore, organizzatore di eventi di marcia e tecnico tesserato FIDAL. Si può accedere al documento in italiano attraverso il seguente link:
 
http://www.lamarcia.com/TAS_sent_Schwazer_ITA.pdf

per il documento originale in inglese è necessario cliccare su:
http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_4707__internet_.pdf

L’intera lettura, per quanto lunga, è comunque interessante per capire come la vicenda sia stata trattata in modo articolato con numerose testimonianze per fornire una dettagliata e completa ricostruzione degli eventi e soprattutto per dare una risposta convincente ai tanti interrogativi proposti dai legali di Schwazer. Questi ultimi, come prima strategia, hanno cercato di convincere il Panel che gli esiti del controllo (risultato poi positivo per la presenza di metaboliti di testosterone esogeno) dovevano essere annullati a causa di quelle che ritenevano le numerose violazioni dei requisiti formali e sostanziali imposti dalla WADA e dai regolamenti IAAF.

I legali hanno evidenziato anche i gravi ritardi che si sono verificati nell’esame e nella notifica dei risultati positivi. Il secondo punto riguardava la “assoluta assenza di qualunque elemento di comportamento doping dell’atleta”. Due tesi che non hanno trovato spazio nei convincimenti del Panel, soprattutto perché di là da un’irreale ipotesi di complotto, non c’era niente che giustificasse la positività delle urine di Schwazer, se non una assunzione volontaria.

Da parte sua la IAAF ha cercato di dimostrare che non c’è stata nessuna violazione nella catena di custodia del campione, né nel trasporto da Racines a Stoccarda, né da Stoccarda al laboratorio di Colonia. In particolare è stato evidenziato che “non può esserci alcun dubbio che il campione dell’1 gennaio, con numero di codice 3959325, è stato recapitato al laboratorio di Colonia intatto”, fatto peraltro confermato anche dal dott. Giuseppe Pieraccini, perito di Alex Schwarzer. Questo punto fermo ha reso problematico per il Panel, in assenza anche di altre prove che non fossero solo ipotesi, accettare la possibilità di un complotto ai danni di Alex Schwazer: quando è avvenuto? come si è materializzato? chi l’ha messo in atto?

In sintesi queste le deduzioni conclusive del TAS:

a)     Il trasporto del campione da Racines al laboratorio di Colonia ha rispettato le disposizioni che dovevano essere applicate. L’integrità, identità e sicurezza del campione sono state mantenute anche durante la conservazione a Stoccarda; il trasporto da Stoccarda a Colonia ha rispettato le disposizioni che si dovevano applicare. In base alle testimonianze non ci sono state violazioni nella consegna del campione al laboratorio di Colonia, anche se il documento di consegna non includeva il numero di codice del campione.

b)     Riguardo alla catena di custodia interna e agli altri aspetti di gestione del campione, il Tas ha deplorato i ritardi avutisi, anche se dovuti a circostanze che non dipendevano dal laboratorio ma da problemi tecnici collegati al sistema Adams e poi dal sovraccarico di lavoro imposto dal periodo. E’ poi spiegato come il valore del rapporto testosterone/epitestosterone fosse alla prima analisi di 3,4, formalmente normale ma in questo caso altamente “inusuale” perché dai dati del modulo steroideo dell’ex atleta il valore normale era di circa 1. Gli esperti hanno peraltro anche evidenziato come il rapporto T/E si abbassi fino alla normalità entro 10 ore dall’ingestione della sostanza proibita. Questo ha attivato da parte della prof.ssa Christiane Ayotte, responsabile a Montreal dell’APMU (unità Wada per il controllo dei passaporti) la richiesta di ulteriori e più approfonditi esami eseguiti poi con il metodo IRMS e che hanno portato a rendere oggettiva la positività.

c)     Riguardo alla mancata riservatezza (il posto del prelievo, Racines, era indicato sul modulo di custodia, non certo nel modulo consegnato al laboratorio) il Panel ha evidenziato che mancando il posto di raccolta non si potrebbe ricostruire il percorso del trasporto. È peraltro specificato che il laboratorio ignorava l’identità dell’atleta tanto di non essersi attivato in situazione d’urgenza come avrebbe richiesto la situazione (volontà di Schwazer di vedersi annullare la sospensione e partecipare ai Giochi di Rio).

d)     Infine il Panel si è detto “restio a discutere un possibile scenario doping, anzi: il semplice fatto che l’atleta fosse inserito in un programma antidoping impressionante è – di per se stesso – insufficiente a escludere l’imbroglio. Il personale di supporto, quindi potrebbe ben essere diventato vittima di un atleta. Non è escluso che anche il personale di supporto venga sfruttato come scudo con lo scopo di ingannare il pubblico. Spetta al ricorrente l’onere della prova di dimostrare e confutare la presunzione legale di aver agito intenzionalmente. Il ricorrente – conclude il panel – non è riuscito a confutare tale presunzione”.

Tra l’altro è singolare che gli avvocati di Schwazer abbiano fornito le date dei numerosi controlli privati fatti nel 2015 senza evidenziare gli esiti di questi esami. Comunque la IAAF ha precisato che i “test privati non possono essere considerati attendibili in un contesto antidoping … (perché essi) non sono soggetti agli stessi requisiti, protocolli e controlli di qualità, dei controlli e delle analisi ufficiali (e) non può esserci certezza che essi sono stati condotti in modo casuale e senza preavviso e che tutti questi test sono stati comunicati.”

Va ricordato che per leggere un nuovo capitolo del tormentone Schwazer ora c’è da attendere l’analisi del DNA chiesta da un giudice di Bolzano nell’indagine che può portare nuovamente a processo l’ex-atleta per aver infranto una seconda volta la legge 376, con il rischio, in caso di ulteriore condanna, che possa anche perdere i benefici avuti con il patteggiamento nel primo processo. Le provette che il giudice aveva chiesto di trasferire al RIS di Parma sono ancora bloccate a Colonia, in attesa che sia un giudice tedesco a decidere se possono arrivare in Italia o è sufficiente, come aveva già chiesto la IAAF, che la ricerca possa anche avvenire in terra tedesca.
 

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